Cass. civ. n. 17727 del 1 luglio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI


Cessione intracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni - Clausola "franco fabbrica" - Onere probatorio del cedente - Contenuto - Fattispecie.


In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto "fatti secondari", idonei a comprovare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale, le comunicazioni Intrastat e le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato intracomunitario di destinazione).

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 41 com. 1 lett. A
Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1

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