Cass. civ. n. 17761 del 27 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Integrazione del contraddittorio - Prove assunte anteriormente - Nullità - Deducibilità da parte del solo pretermesso - Modalità.
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.