Cass. civ. n. 17761 del 27 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Integrazione del contraddittorio - Prove assunte anteriormente - Nullità - Deducibilità da parte del solo pretermesso - Modalità.


La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16034 del 2002

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

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