Cass. civ. n. 17761 del 1 luglio 2025

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE


Partecipazioni sociali – Previsione di un patto di prelazione - Diritto di riscatto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.


L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, non prevede, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, un diritto di prelazione dei soci, ma consente il relativo patto, per cui l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina; ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente il predetto patto comporta l'inopponibilità della cessione della partecipazione alla società e ai soci titolari del diritto di prelazione e l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma non anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, non avendo quest'ultimo rimedio carattere generale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24559/2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2469
Cod. Civ. art. 2470
Cod. Civ. art. 2479
Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE