Cass. pen. n. 10445 del 16 marzo 2012
Testo massima n. 1
Il rapporto di connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo, lett. b) c.p.p., è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte.
Testo massima n. 2
La sopravvenuta irreperibilità di colui che abbia reso dichiarazioni predibattimentali non presuppone necessariamente la volontarietà del suo allontanamento, che deve invece essere oggetto di autonoma valutazione ai fini del riconoscimento della situazione di sopravvenuta impossibilità di ripetizione in grado di giustificare la lettura delle precedenti dichiarazioni.
Testo massima n. 3
Non sussiste la violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta nel primo grado di giudizio, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica cui consegue un deteriore trattamento penitenziario.