Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23894 del 11 luglio 2006

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23894 del 11 luglio 2006

Testo massima n. 1

La connessione probatoria di cui all’art. 371, comma secondo, lett. b ], c.p.p., tale da determinare l’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 197, comma primo lett. b ], c.p.p., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l’accertamento dell’uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze