14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 13308 del 18 marzo 2004
Testo massima n. 1
Sussiste il collegamento probatorio previsto dall’art. 371, comma secondo, lett. b ] c.p.p., che dà luogo all’incompatibilità con l’ufficio di testimone ai sensi dell’art. 197 lett. a ] c.p.p., allorché vi sia anche un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su di un’altra prova. [ In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non punibile a norma dell’art. 384 c.p. per il reato di falsa testimonianza il ricorrente che, sentito come testimone in un procedimento per oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, aveva confessato di aver anch’egli insultato quest’ultimo, sul rilievo che, avendo assunto la qualità di persona indagata per un reato probatoriamente collegato, non poteva più essere ulteriormente esaminato come teste ].
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