Cass. pen. n. 1793 del 11 febbraio 1994

Testo massima n. 1


In tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta all'affiliato che, sia pure nell'ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell'attività degli altri aderenti, l'impiego razionale delle strutture e delle risorse associative, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

Testo massima n. 2


La regola di giudizio prescritta dall'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., si applica anche ai casi di connessione probatoria di cui all'art. 45, n. 4, c.p.p. del 1930.

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