Cass. pen. n. 2000 del 23 agosto 1993

Testo massima n. 1


L'arresto in flagranza di reato non è di per sé reso illegittimo dalla circostanza che ad ordinarlo sia stato il pubblico ministero e che la polizia giudiziaria si sia limitata ad eseguire tale ordine, costituendo quest'ultimo piuttosto una garanzia per l'imputato, il quale non ha pertanto alcun interesse a dolersene. (Nella specie si trattava di arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 371 bis c.p.).

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