Cass. pen. n. 17793 del 1 marzo 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE


Illegalità della pena - Deducibilità in sede esecutiva - Ammissibilità - Condizioni - Mancata impugnazione della sentenza contenente l’erronea statuizione - Irrilevanza - Fattispecie.


L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).

Riferimenti normativi

Costituzione art. 25 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 12453/2009

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