Cass. pen. n. 17793 del 04 marzo 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO - Abrogazione del reato - Revisione - Esclusione - Revoca ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. - Esperibilità - Sussistenza - Fattispecie.


E' inammissibile l'istanza di revisione di una sentenza irrevocabile nel caso di successiva abrogazione del reato, in quanto l'unico rimedio esperibile per dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. è costituito dalla revoca ad opera del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 30547 del 2019

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 323 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.
Legge 09/08/2024 num. 114 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE

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