Cass. pen. n. 1596 del 19 aprile 1997
Testo massima n. 1
In sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, e cioè se la privazione della libertà del soggetto è stata eseguita nei casi consentiti dalla legge. In altri termini, egli deve verificare se sussiste lo stato di flagranza e se sia ipotizzabile uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Detto giudizio, pertanto, non può riguardare la sussistenza, o meno, dell'elemento soggettivo del reato (salvo il caso di difetto ictu oculi di tale elemento), che è oggetto specifico del giudizio di colpevolezza ed è perciò demandato al giudice nelle fasi processuali successive.
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