Cass. pen. n. 8708 del 6 marzo 2012

Testo massima n. 1


Il giudice della convalida del fermo (o dell'arresto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente.

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