Cass. pen. n. 34151 del 6 settembre 2007

Testo massima n. 1


Nel delitto di violazione di sigilli aggravata, lo stato di flagranza non deve essere valutato dal giudice della convalida al momento della materiale rottura dei sigilli, ma a quello in cui l'indagato, introducendosi nell'immobile abusivo e facendone uso, ha violato il vincolo di indisponibilità mediante l'arbitraria disposizione «in atto» al momento dell'intervento della polizia giudiziaria.

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