Cass. civ. n. 17805 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Determinazione assegno di mantenimento - Condizioni economiche dei genitori del coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Eventuali liberalità - Rilevanza - Esclusione.


In tema di separazione, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10380 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 156 com. 2

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