Cass. pen. n. 39348 del 21 novembre 2002
Testo massima n. 1
Il reato di possesso di carta di credito contraffatta che sia stato contestato autonomamente non può considerarsi assorbito nell'ipotesi, logicamente e cronologicamente antecedente, della sua acquisizione e pertanto deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che per esso si configura lo stato di flagranza secondo la previsione dell'art. 382, comma 2, c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta del P.M. di convalida dell'arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rigettata dal giudice sul rilievo che, non potendo concorrere il possesso, attuale, con la pregressa acquisizione, esso doveva considerarsi assorbito in quest'ultima, con conseguente esclusione dello stato di flagranza).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi