Cass. civ. n. 17835 del 1 luglio 2025
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Decreto di omologa ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c. - Statuizione sulle spese processuali - Correzione di errore materiale - Ammissibilità - Presupporti - Omessa pronuncia sulle spese nei confronti del non legittimato passivo - Esclusione - Fattispecie.
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445-bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Costituzione art. 111 com. 7