Cass. civ. n. 17836 del 21 giugno 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE


Rigetto dell'istanza di correzione - Motivazione asseritamente implicante una diversa statuizione - Applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 177
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 288

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