Cass. pen. n. 3324 del 7 aprile 1993

Testo massima n. 1


L'art. 386 c.p.p. fa obbligo agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di avvertire l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di informare immediatamente quest'ultimo dell'avvenuto arresto o fermo. Non sussiste peraltro, per i predetti ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'onere di cercare o di rintracciare il difensore di fiducia oltre le indicazioni fornite dalla stessa persona arrestata o fermata. L'impossibilità di contattare il difensore di fiducia designato e di notificare allo stesso ex art. 566 c.p.p., l'avviso dell'udienza di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo, davanti al pretore esclude, pertanto, ogni violazione del diritto di difesa e le conseguenti nullità. (Fattispecie nella quale il nuovo e diverso recapito professionale del difensore di fiducia era reperibile dall'elenco telefonico, mentre i verbalizzanti avevano appreso dai carabinieri che il legale non risultava all'indirizzo indicato dall'interessato).

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