Cass. pen. n. 17870 del 25 marzo 2025

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Scambio elettorale politico-mafioso - Nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. - Procacciatore appartenente all'associazione mafiosa - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Esclusione - Procacciatore che non faccia parte dell'associazione mafiosa ovvero operi “uti singulus” - Impiego del metodo mafioso - Necessità - Sussistenza.


Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi "uti singulus", occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 19230 del 2016

Normativa correlata

Legge 21/05/2019 num. 43 art. 1
Cod. Pen. art. 416 ter
Cod. Pen. art. 416 bis com. 3

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