Cass. civ. n. 17876 del 2 luglio 2025
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO
Traduzione in lingua italiana - Requisito di validità dell’atto - Esclusione - Fondamento - Nomina di un traduttore ex art. 123 c.p.c. - Facoltà - Presupposti.
La traduzione in italiano della procura speciale alle liti rilasciata all'estero e della relativa attività certificativa non integra un requisito di validità dell'atto, dal momento che la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non anche per quelli prodromici al processo, avendo il giudice la facoltà (ma non l'obbligo) di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno ove sia in grado di comprendere il significato di tali documenti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 123
Tratt. Internaz. 05/10/1961
Legge 20/12/1966 num. 1253
Tratt. Internaz. 25/05/1987
Legge 24/04/1990 num. 106
Tratt. Internaz. 07/06/1968
Legge 28/01/1971 num. 222
Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12