Cass. civ. n. 17893 del 28 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari - Impugnazione da parte dell’attore soccombente nel merito sul punto della non integrità del contraddittorio nel grado precedente - Difetto di interesse - Fondamento - Fattispecie.
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 331
Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.