Cass. pen. n. 17894 del 11 marzo 2025

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ. - Confisca per equivalente - Operatività - Operatività nei soli confronti dell'indagato - Sussistenza - Ragioni - Applicabilità ai terzi estranei al reato - Esclusione.


In tema di misure cautelari reali, i limiti di impignorabilità di cui all'art. 545, comma 3, cod. proc. civ., applicabili in ogni fase del procedimento anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato, riguardano il solo indagato cui siano state sequestrate le somme di denaro, che delle stesse è l'effettivo "dominus", non valendo, invece, nei confronti dei terzi estranei al reato, che, ove dimostrino la titolarità delle somme ablate, possono vantare il diritto alla loro integrale restituzione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 24432 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 545 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 322 ter
Cod. Pen. art. 322 bis

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