Cass. pen. n. 1791 del 17 dicembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE


Distribuzione gerarchica di funzioni, rapporti di subordinazione, presenza di capi - Necessità di tali elementi - Esclusione - Eventuale presenza di soggetti che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione - Ipotesi di reato più grave e autonoma - Sussistenza.


L'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa.

Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

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Conformi: Cass. pen. n. 52590/2016

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