Cass. civ. n. 17913 del 2 luglio 2025

Testo massima n. 1


PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO


Danno non patrimoniale - Danno alla reputazione - Divulgazione delle immagini – Sufficienza - Esclusione - Risarcibilità del danno - Condizioni - Fattispecie.


Il danno non patrimoniale alla reputazione presuppone l'esistenza di conseguenze dannose, quali il discredito che il soggetto passivo subisce per effetto della condotta del danneggiante, sicché non può presumersi quale conseguenza della mera divulgazione di immagini, rappresentando quest'ultima la condotta lesiva e non già il danno che da essa deriva, spettando pertanto al danneggiato provare il pregiudizio all'immagine che dalla divulgazione sia derivato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto sussistente un danno non patrimoniale in conseguenza della mera divulgazione di immagini relative a violenti scontri tra tifosi di una squadra di calcio e forze dell'ordine, senza spiegare come quegli episodi avessero in concreto leso l'immagine dello Stato italiano).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 19551/2023

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