Cass. pen. n. 1792 del 17 dicembre 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mutamento del giudice - Formulazione dell'istanza di sospensione prima della nuova dichiarazione di apertura del dibattimento - Ammissibilità anche se non richiesta in precedenza al giudice sostituito - Ragioni.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 29 com. 1 lett. A)