Cass. civ. n. 17922 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA Servitù di veduta - Servitù di panorama - Nozioni - Differenze - Necessaria individuazione della fonte costitutiva della servitù di panorama.


A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2973 del 2012

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1058
Cod. Civ. art. 1061
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

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