Cass. civ. n. 17924 del 22 giugno 2023
Testo massima n. 1
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI Prescrizione estintiva del credito di un avvocato - “Dies a quo” - Dall’ultima prestazione compiuta - Affari non terminati - Morte del cliente successiva alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio - Decorrenza del “dies a quo” dall’ultima prestazione compiuta e non dalla morte successiva del cliente - Fondamento.
Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione estintiva ordinaria per i crediti vantati da un avvocato, il "dies a quo" per i crediti relativi agli affari non terminati va individuato, ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista, anche qualora, dopo la sospensione per pregiudizialità, ai sensi dell'art 295 c.p.c., del giudizio in cui il difensore esercita il suo ministero, intervenga la morte del cliente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2957 com. 2
Cod. Civ. art. 1703
Cod. Civ. art. 1722