Cass. civ. n. 17943 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto - Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".


Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7249 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1324

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