Cass. civ. n. 17943 del 22 giugno 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Precetto - Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1324