Cass. civ. n. 17944 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO


Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – Contestazione da parte del debitore ceduto – Prova della relativa notificazione – Insufficienza - Accertamento complessivo delle risultanze di fatto da parte del giudice - Necessità.


In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1264
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 20495/2020

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