Cass. pen. n. 1795 del 17 dicembre 2024
Testo massima n. 1
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione.
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Decr. Minist. Tesoro 17/02/2009 num. 29 art. 9 com. 1