Cass. pen. n. 1795 del 17 dicembre 2024

Testo massima n. 1


BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione.


Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 16118 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Decr. Minist. Tesoro 17/02/2009 num. 29 art. 9 com. 1

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