Cass. civ. n. 15382 del 1 dicembre 2000

Testo massima n. 1


In tema di distanze tra costruzioni, il principio cosiddetto della prevenzione, in base al quale quello, tra i proprietari di fondi finitimi, che costruisce per primo ha la facoltà di scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere la propria fabbrica fino ad occupare l'estremo limite del confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta edificare nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e costruire in aderenza, ovvero di arretrare la sua costruzione fino a rispettare la maggiore distanza imposta dal regolamento locale, incontra un limite laddove al prevenuto non sia data la possibilità di scelta tra le indicate soluzioni alternative. Pertanto, ove la particolare collocazione dell'immobile del preveniente elida di fatto tale possibilità di scelta (nella specie, perché la costruzione in aderenza avrebbe comportato la creazione di intercapedini pericolose), non è addebitabile al prevenuto la violazione delle norme sulle distanze.

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