Cass. pen. n. 42588 del 12 ottobre 2005

Testo massima n. 1


L'articolo 391 septies c.p.p. regola esclusivamente l'accesso del difensore ai luoghi privati o non aperti al pubblico, ed è escluso che esso consenta l'acquisizione documentale. Quest'ultima, infatti, è espressamente disciplinata — ma solo con riferimento alla pubblica amministrazione — dall'articolo 391 quater c.p.p., il quale ha mutato il modello comportamentale previsto dall'articolo 256 c.p.p., che impone l'immediata consegna all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta, degli atti e dei documenti custoditi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 c.p.p.

Testo massima n. 2


In tema di indagini difensive, la possibilità di accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico ai sensi dell'art. 391 septies cod. proc. pen., prevede per il difensore esclusivamente la possibilità di ispezione dei luoghi, ma non i poteri di perquisizione al fine di acquisire documentazione. Ne consegue che tale attività non è consentita in quanto espressamente disciplinata dall'art. 391 quater cod. proc. pen., solo con riferimento alla Pubblica Amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha sottolineato come i poteri derivanti dall'art. 391 septies vadano letti insieme alla disciplina prevista dall'art. 391 sexies, che regola l'accesso ai luoghi, e che consente di procedere esclusivamente alla descrizione dei luoghi medesimi o delle cose e di eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, redigendo apposito verbale, e all'art. 391 quater cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente alla richiesta di documentazione alla Pubblica Amministrazione).

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