Cass. civ. n. 17956 del 28 giugno 2024
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE Diritto di uso su area da destinare a parcheggio della propria auto - Compatibilità con la servitù di passaggio in favore del fondo di un terzo - Onere probatorio - Riparto.
In tema di compatibilità del diritto di uso su area destinata a parcheggio con la servitù di passaggio a favore del fondo di un terzo, è colui verso il quale è proposta la domanda di adempimento a dover provare tale compatibilità senza che, per converso, gravi a carico della parte che contesta l'inadempimento, l'onere di dimostrare l'incompatibilità tra parcheggio e servitù di passaggio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1067