Cass. pen. n. 17957 del 19 gennaio 2024
Testo massima n. 1
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA
Riserva di costituirsi parte civile - Valida manifestazione della volontà di querelare - Applicazione del principio del “favor querelae” - Esclusione - Ragioni.
In tema di reati procedibili a querela, il principio del "favor querelae", che presuppone una manifestazione di volontà di punizione, ancorché non esplicita o non univoca, non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice "riserva" di costituzione di parte civile, in quanto con la "riserva" la parte titolare della facoltà di querela si limita solo a manifestare la necessità di una riflessione circa l'esito di una futura decisione, che può risolversi anche nel senso di non voler perseguire la condotta lesiva subita.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 124 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336