Cass. pen. n. 1796 del 17 dicembre 2024

Testo massima n. 1


DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE


Nomina di un secondo difensore per la costituzione di parte civile - Mancata revoca del difensore nominato al fine della presentazione della querela - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.


Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).

Riferimenti normativi

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 24

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Precedenti: Cass. pen. n. 35418/2010

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