Cass. civ. n. 17965 del 22 giugno 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso – Prosecuzione – Impossibilità – Effetti conservativi del pignoramento – Persistenza – Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.


I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8998 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 629

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