Cass. civ. n. 17965 del 22 giugno 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Provvedimenti di sospensione ex artt. 373 o 624 c.p.c. - Conseguenze sul processo esecutivo in corso – Prosecuzione – Impossibilità – Effetti conservativi del pignoramento – Persistenza – Obbligo per il creditore di rinunciare agli atti del processo esecutivo - Esclusione.
I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 629