Cass. pen. n. 17973 del 19 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Intercettazione coinvolgente minorenni - Onere di motivazione rafforzata - Necessità - Esclusione - Ragioni.


In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, ove queste coinvolgano un minore di anni quattordici, il giudice che pone a base della propria decisione il contenuto di esse è tenuto a interpretarle ed a svolgere le proprie valutazioni, senza che ciò comporti un onere di motivazione rafforzata derivante dall'età del soggetto intercettato, non prevedendo la disciplina sulle intercettazioni alcun regime differenziato in tal senso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 44938 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE