14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33180 del 2 agosto 2004
Testo massima n. 1
n tema di incidente probatorio, è consentito al giudice che procede all’audizione di un minore infrasedicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale, disporre l’assunzione della testimonianza in forma scritta [ con domande orali e risposte scritte ] quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. [ In motivazione si afferma che tale forma non costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell’oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto ].
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Testo massima n. 2
Tra le «particolari modalità» con le quali, ai sensi dell’art. 398, comma 5 bis, c.p.p., può procedersi all’incidente probatorio qualora, trattandosi di indagini relative a taluno dei delitti ivi elencati, vi siano, tra le persone interessate all’assunzione della prova, minori degli anni 16, può legittimamente ricomprendersi anche l’acquisizione delle dichiarazioni dei minori in forma scritta, a seguito di domande loro poste oralmente, non comportando ciò violazione né del principio del contraddittorio [ attesa la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato ] né di quello dell’oralità, in base al quale sono da ritenere vietate solo le prove scritte qualificabili come precostituite [ e ciò a prescindere dall’assenza di specifiche previsioni di nullità o inutilizzabilità in caso di violazione di detto secondo principio ].
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