Cass. pen. n. 17975 del 14 febbraio 2024
Testo massima n. 1
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Condotta riparatoria proveniente dall'imputato - Risarcimento monetario - Offerta reale - Requisiti - Rifiuto di accettare l'offerta da parte della persona offesa - Conseguenze.
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1209 com. 1
Cod. Civ. art. 1220