Cass. pen. n. 17975 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE


Condotta riparatoria proveniente dall'imputato - Risarcimento monetario - Offerta reale - Requisiti - Rifiuto di accettare l'offerta da parte della persona offesa - Conseguenze.


In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'offerta reale, in caso di risarcimento monetario, anche se non effettuata nella forma di cui all'art. art. 1209 cod. civ., deve essere formulata con modalità idonee a garantire che la somma offerta sia posta nella libera e incondizionata disposizione dell'avente diritto, in modo tale che questi possa acquisirla senza necessità dell'ulteriore attivazione da parte dell'offerente. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di rifiuto della rituale offerta da parte della persona offesa, il giudice, ove la ritenga congrua, riconoscerà il perfezionamento della fattispecie estintiva).

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1209 com. 1
Cod. Civ. art. 1220

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Precedenti: Cass. pen. n. 14988/2012

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