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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 787 del 4 maggio 1992

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 787 del 4 maggio 1992

Testo massima n. 1

Il numero d’ordine del registro delle notizie di reato istituito dall’art. 335 c.p.p. costituisce un dato estrinseco dell’iscrizione sicché, per determinare il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari di cui all’art. 407 stesso codice relativi a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l’unico criterio è quello di ordine sostanziale desumibile dal secondo comma del predetto art. 335, secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica del fatto né di diverse circostanze del medesimo fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni ma di iscrizione autonoma.

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