Cass. civ. n. 17988 del 01 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - DOLO - IN GENERE Annullamento del contratto - Dolus causam dans e dolus incidens - Distinzione - Conseguenze.


In tema di annullamento del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1439 e 1440 c.c., il dolus causam dans, senza il quale l'altra parte non avrebbe contrattato, si distingue dal dolus incidens, che influisce sulle condizioni della contrattazione, senza essere determinante del consenso e che non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni, cosicché, in caso di raggiro incidente solo sulla quantificazione del prezzo, il contratto di vendita non può essere annullato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12892 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1439
Cod. Civ. art. 1440

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