Cass. pen. n. 1117 del 7 aprile 1992
Testo massima n. 1
Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero deve procedere a nuove iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica o dall'accertamento di circostanza aggravante, sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall'originario indagato. Il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento in cui risulti iscritto il relativo nome e per l'indagato originariamente iscritto da ciascuna successiva iscrizione di notitia criminis. (Fattispecie di ricorso avverso provvedimento di sequestro in cui un coindagato deduceva l'illegittimità dell'atto, compiuto successivamente alla proroga delle indagini preliminari, richiesta e disposta dopo la scadenza del termine ex art. 405 c.p.p. relativo all'originario indagato).
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