Cass. civ. n. 17992 del 2 luglio 2025
Testo massima n. 1
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI E LEGATI - IN GENERE
Accettazione di eredità con beneficio d'inventario - Deroga al regime tributario di cui al d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Rilevanza nel momento della riscossione dell'imposta - Sussistenza - Conseguenze - Esigibilità dell'imposta dopo la chiusura della procedura di liquidazione dell'eredità - Limite dell'attivo ereditario.
In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 490
Cod. Civ. art. 495
Cod. Civ. art. 498
Cod. Civ. art. 499
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 8
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20
Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 2