Cass. civ. n. 18003 del 01 luglio 2024
Testo massima n. 1
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione di rivendicazione ex art. 103 l.fall. - Legittimazione del singolo condomino a tutela del diritto di comproprietà - Sussistenza - Conseguenze - Opposizione allo stato passivo dei condomini - Ammissibilità.
Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1117
Cod. Civ. art. 1131