Cass. civ. n. 18006 del 01 luglio 2024
Testo massima n. 1
CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE Avviso di accertamento per tassa di circolazione - Successiva notificazione della cartella di pagamento - Prescrizione triennale - Decorrenza ex artt. 2935 e 2943 c.c. - Irretrattabilità dell'atto interruttivo - Applicabilità.
In tema di verifica della tempestività della notificazione della cartella per la riscossione coattiva rispetto al presupposto avviso di accertamento relativo a tassa automobilistica, la previsione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 1986, non è applicabile in quanto, dettata per l'eterogeneità dei termini di scadenza per il pagamento dell'imposta nel corso dell'anno di competenza, non può estendersi agli atti successivi aventi una decorrenza ben individuata correlata alla data di notifica dell'atto prodromico, con il conseguente richiamo alla disciplina generale ricavabile dagli artt. 2935 e 2943 c.c., secondo la quale, in ipotesi di interruzione del termine di prescrizione, il nuovo termine, nel caso di specie triennale, decorre dalla data di irretrattabilità dell'atto interruttivo e, quindi, decorso il sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'avviso.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2945
Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 51 CORTE COST.
Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.
Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3
Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST.