14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 34114 del 18 settembre 2001
Testo massima n. 1
L’art. 407 c.p.p., nella parte in cui indica, al n. 5 della lett. a ] del comma 2, tra i reati per i quali la durata massima delle indagini preliminari è fissata a due anni, quelli di «detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra», va interpretato nel senso che esso trova applicazione anche nel caso in cui ricorra soltanto l’ipotesi della detenzione o quella del porto, dovendosi escludere [ anche sulla base del raffronto con le altre previsioni contenute nel medesimo articolo ] che il legislatore abbia inteso affermare la necessità della contemporanea presenza di entrambe le suddette ipotesi.
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