Cass. civ. n. 18015 del 1 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA


Giusta causa di licenziamento - Proporzionalità della sanzione espulsiva - Trattenimento di somme non riportate in busta paga e di consistente entità - Configurabilità dell'ipotesi dolosa di cui all'art. 56, comma 6, lett. d) del c.c.n.l. AFAM - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, integra una giusta causa di licenziamento, data la proporzionalità della sanzione espulsiva, la condotta del dipendente che consapevolmente riceve sul proprio conto pagamenti non dovuti di somme illecitamente sottratte all'amministrazione datrice di lavoro, così commettendo un atto doloso che, a prescindere dai profili di rilevanza penale, integra l'illecito disciplinare tipizzato dall'art. 56, comma 6, lett. d), del c.c.n.l. AFAM. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di una lavoratrice, dipendente di un istituto musicale, licenziata per avere trattenuto consapevolmente - come desumibile dalla circostanza che le somme accreditate sul suo conto corrente nel volgere di un anno e otto mesi superavano l'ammontare dello stipendio corrisposto in un anno - importi non giustificati da provvedimenti motivati, né risultanti dalle buste-paga).

Riferimenti normativi

Contr. Coll. 16/02/2005 art. 56
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119

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Precedenti: Cass. civ. n. 6901/2016

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