Cass. civ. n. 18018 del 01 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE Prospettazione di questioni non affrontate nella sentenza impugnata - Onere di indicare specificamente l'atto difensivo con cui esse sono state devolute al giudice di merito - Fondamento - Omissione - Conseguenze.


In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 20694 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Cod. Proc. Civ. art. 345

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