Cass. civ. n. 18020 del 3 luglio 2025
Testo massima n. 1
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI
Concordato preventivo - Divieto di eseguire atti di pagamento di debiti concorsuali - Omessa informazione al debitore - Errore professionale dell’avvocato - Diritto al compenso - Esclusione.
In materia di concordato preventivo, l'omessa informazione al debitore che ha presentato domanda di ammissione, da parte del professionista incaricato della predisposizione della proposta di concordato, del divieto giuridico di eseguire, dopo il deposito del ricorso, atti di pagamento di debiti concorsuali, configura un errore professionale che determina un colpevole ed integrale inadempimento degli obblighi assunti con il mandato ricevuto, cui consegue la perdita del diritto al compenso del professionista.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Cod. Civ. art. 2236
Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 173