Cass. civ. n. 18045 del 01 luglio 2024

Testo massima n. 1


COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Riscaldamento centralizzato - Adozione del sistema di contabilizzazione del calore - Ripartizione delle spese - Criterio - Consumo effettivamente registrato - Conseguenze - Ripartizione proporzionale ai millesimi di proprietà - Illegittimità - Fondamento.


In tema di condominio negli edifici, le spese del riscaldamento centralizzato, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una loro suddivisione (ancorché parziale) in base ai valori millesimali delle singole unità immobiliari, giacché tale criterio di riparto delle spese è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato valevoli a ripartirle in base all'uso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28282 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1118
Cod. Civ. art. 1123
Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 5
Decreto Legisl. 04/07/2014 num. 102 art. 9 com. 5

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